È improponibile la domanda di alimenti al convivente proposta nel giudizio sulla responsabilità genitoriale

È improponibile la domanda di alimenti al convivente proposta nel giudizio sulla responsabilità genitoriale
24 Febbraio 2017: È improponibile la domanda di alimenti al convivente proposta nel giudizio sulla responsabilità genitoriale 24 Febbraio 2017

Con una recente ordinanza (Trib. Milano, sezione IX civ, 23 gennaio 2017, pres. Cattaneo, rel. Buffone) il Tribunale di Milano ha applicato la nuova disciplina sulle convivenze di fatto, introdotta con legge 20 maggio 2016, n. 76. In particolare, il comma 65 dell’art. 1 della legge prevede che, “in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento …. per un periodo proporzionale alla durata della convivenza”. Nel caso esaminato dal Tribunale milanese, la ricorrente aveva cumulato più domande giudiziali in un’unica controversia: una domanda ad oggetto la regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori e una diretta ad ottenere di alimenti dall’ex convivente. Il Tribunale milanese si è dapprima interrogato se entrambe le domande potessero essere decise in un unico processo ai sensi dell’art. 40 c.p.c. posto che: mentre la controversia relativa alla responsabilità genitoriale deve essere proposta con ricorso e decisa dal Tribunale in composizione collegiale (in Camera di consiglio dopo aver sentito il parere del Pubblico ministero), quella relativa al diritto agli alimenti dell’ex convivente deve essere proposta con atto di citazione e decisa dal Tribunale in composizione monocratica, senza intervento del Pubblico ministero. Il Tribunale di Milano ha quindi dichiarato la “inammissibilità della domanda di diritto agli alimenti ex art. 1, comma 65, L. 76/2016: l’art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione, così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzati da riti diversi”. Per il Tribunale, infatti, “gli argomenti svolti dalla ricorrente per giustificare il cumulo non paiono sufficienti per discostarsi dall’interpretazione dei giudici di legittimità: l’opportunità contestuale delle due cause se, da un lato, evita ai conviventi una pluralità di processi, dall’altro, rischia di rallentare e appesantire la trattazione della controversia minorile, alla quale il legislatore riserva un regime accelerato e semplificato al fine di consentire al giudice del conflitto genitoriale di pervenire velocemente a misure regolative definitive”. È infatti palese che se il Giudice investito della domanda minorile, dovesse anche istruire la causa relativa alla domanda di alimenti, l’intero processo ne sarebbe quantomeno rallentato.

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